Lavoro

Artigiani e Commercianti: Regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190


La legge di stabilità  ha stabilito che le aziende che, rispondendo a particolari condizioni, aderiscono al nuovo regime forfettario, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

Soggetti interessati e contribuzione dovuta

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte

individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco indicato dalla Legge.
Il regime agevolato, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233. I versamenti saranno dunque effeettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.
Il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili
relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.
In presenza di reddito forfetario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno.
Con riferimento alla posizione di eventuali coadiuvanti o coadiutori, anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa, continua ad applicarsi la nota disposizione di cui all’art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 

I commi 80 e 81 della Legge di Stabiità escludono il riconoscimento di alcuni benefici contributivi per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

Modalità di accesso al beneficio

- i soggetti che già esercitano attività d’impresa alla data del 1° gennaio 2015, dovranno compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 –Adesione. Questo modello andrà compilato entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato;

- i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione, sempre attraverso la procedura telematizzata con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Modalità di uscita dal regime agevolato e decorrenza

II regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.
Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.