Fisco

Circolare 6/E - Le risposte dell'Agenzia sulla Certificazione Unica (Parte II)


In data 19 febbraio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 6/E, in cui sono stati raccolti i chirimenti interpretativi che l'amministrazione finanziaria ha fornito, in particolare agli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole24Ore e Forum lavoro, in merito alle ultime novità normative.

Sul tema della certificazione unica, il nuovo modello con cui i sostituti d'imposta dichiarano all'Erario i redditi corrisposti nel periodo d'imposta concluso, l'Agenzia ha fornito molte risposte. Nella CU/2015, la cui trasmissione all'Agenzia scade il 9 marzo, rientrano non solo i redditi di lavoro dipendente e assimilati, ma anche tutti gli altri redditi che fino al 2014 andavano certificati in forma libera (redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi).

Credito Bonus IRPEF

Domanda

La sezione va compilata in caso di “Credito riconosciuto e non erogato” (codice 2 al campo 119 e compilazione del campo 121 “Bonus non erogato”). Allo studio c’è l’ipotesi di indicare anche la situazione di un percipiente che non ha percepito il Bonus in quanto non spettante (reddito superiore a 26.000 euro). Sarebbe interessante chiarire in via diretta quali siano le casistiche che si intende regolamentare con i codici attualmente previsti per il campo 119.

Risposta

La sezione “Credito Bonus Irpef” deve essere sempre compilata, se compilato il punto 1 della CU “redditi di lavoro dipendente e assimilati” per i quali è prevista la detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR. Nella ipotesi di non spettanza del Bonus, il campo 119 deve essere compilato con il codice 2: in questo caso non è richiesta la compilazione del campo 121. Infatti, il controllo previsto dalle specifiche tecniche per il campo 121 prevede che “deve essere assente se il campo 119 non è compilato”. Per quanto riguarda le altre ipotesi che si possono verificare nella compilazione della presente sezione si conferma che non sono stati previsti ulteriori limiti.

Criteri di spettanza del Bonus IRPEF

Domanda

In relazione al Bonus di 80 euro, non sono chiarite le modalità espositive nel caso in cui detto Bonus non spetti proprio: ad esempio, immagina un campo 1 da 40.000 euro, la sezione Bonus andrà compilata con codice 2 a campo 119 e 11 campi 120 e 121 non compilati? Le specifiche tecniche impongono la compilazione di tali campi ma non si capisce con quali importi.

Risposta

La risposta allo specifico quesito è la stessa indicata in risposta al quesito n. 4 (Credito Bonus). Per quanto riguarda l’esempio proposto, la compilazione della Certificazione Unica è la seguente:

campo 1= 40.000

campo 119= 2

campo 120 = 0

campo 121 = 0

Le specifiche tecniche consentono in tale ipotesi l’indicazione nel campo 121 anche di un valore positivo, ad esempio nel caso in cui a fronte di un bonus teorico calcolato dal sostituto d’imposta vi sia stata la richiesta di non corresponsione da parte del percipiente.

Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti

Domanda

Nella sezione “Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti” rispetto allo scorso anno, nella sezione trovano indicazione non soltanto gli importi totali dei redditi erogati da altri soggetti ma, analogamente al modello 770, dovrà essere data distinta indicazione dell’operato di ciascun soggetto “altro”. Per quanto riguarda i campi relativi alle ritenute, diversamente dal modello 770, le istruzioni non precisano se le stesse devono essere comprensive delle eventuali ritenute sospese per eventi eccezionali: poiché non sono previsti i 12 campi per l’esposizione di tali ritenute sospese si ritiene comunque che le ritenute effettuate da altri soggetti siano comunque da esporre comprensive di quelle eventualmente sospese.

Risposta

Si conferma che nei campi relativi alle ritenute presenti nella sezione “dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti” della CU, sono ricomprese anche gli importi delle ritenute eventualmente sospese.