Regime forfetario: le risposte dell'Agenzia delle entrate al Telefisco 2015
Nel corso del Telefisco 2015, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune risposte in merito al nuovo regime forfetario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
In particolare, l'art.1 commi da 54 a 89 ha definito le caratteristiche del nuovo regime, in vigore dal 1°gennaio 2015, per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell'anno precedente i seguenti requisiti:
- Ricavi/Compensi: non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 della Legge 190/2014, diversi in base all'attività ATECO esercitata (non rilevano i ricavi da adeguamento a studi di settore)
- Costi per lavoratori/dipendenti: non superiori a 5.000 € lordi
- Costi per beni strumentali: non superiori a 20.000 € al lordo degli ammortamenti (i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio di impresa, arte o professione concorrono per il 50%, non rilevano i beni immobili)
- Prevalenza dei redditi da lavoro autonomo: rispetto ad eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati (non rileva se il rapporto di lavoro dipendente è cessato o se la somma dei due diversi tipi di reddito non eccede complessivamente i 20.000€).
Domanda n°1
Le cessioni all’esportazione effettuate dai contribuenti che adottano il regime forfettario con la Città del Vaticano e con San Marino rientrano nel calcolo del limite massimo dei ricavi?
Risposta
La Legge di stabilità prevede che non rientrano nel calcolo del limite massimo dei ricavi esclusivamente quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri e quindi rientrano i ricavi derivanti dalle operazioni poste in essere nei confronti della Città del Vaticano e San Marino.
Domanda n°2
Uno dei requisiti di accesso al regime forfettizzato previsto dalla Legge di stabilità è l’ammontare dei ricavi ragguagliato ad anno conseguito nell’anno precedente. Come precisato nella relazione di accompagnamento, i ricavi vanno assunti in base al criterio di competenza. Come fare se un artigiano o un commerciante nel 2014 ha applicato il regime dei minimi (previsto dal regime dei minimi all’art 27 DL 98/2011) con criterio di cassa ed intende aderire al nuovo regime adesso?
Risposta
La Legge di stabilità per il 2015 prevede che sono esclusi dall’accesso al nuovo regime forfettario coloro che hanno superato un determinato ammontare di ricavi o di compensi nell’anno precedente l’ingresso. L’ammontare dei ricavi e dei compensi deve essere calcolato in base al regime applicato in quel periodo di imposta; se il contribuente, dunque, ha applicato il regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa dovrà calcolare questo tetto con il criterio di competenza, altrimenti se il contribuente ha applicato il regime fiscale di vantaggio dovrà considerare i ricavi conseguiti secondo il criterio di cassa.
Si ricorda che, i contribuenti che nel 2014 si sono avvalsi dei regimi agevolati (abrogati dal 2015): Nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art.13 della Legge 388/2000), Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011) e Regime contabile agevolato (art.27 comma 3 del Dl 98/2011) applicano il nuovo regime (nonchè la prevista riduzione di un terzo al reddito forfetario per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato) se sono in possesso dei requisiti richiesti; diversamente applicano i regimi ordinari ai fini Iva e delle imposte sul reddito.
Tuttavia i contribuenti che si sono avvalsi nel 2014 del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i cosiddetti "nuovo minimi") possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.