Fisco

730 precompilato: le risposte dell'Agenzia delle entrate al Telefisco 2015


Ai sensi delle novità normative introdotte dal Decreto Semplificazioni (DLgs 175/2014 articoli da 1 a 9), a partire dal 15 aprile 2015 sul sito dell'Agenzia delle entrate verrà messo a disposizione il modello 730 precompilato per i contribuenti che già nel 2014 hanno presentato il 730 e che riceveranno nel 2015 la Certificazione Unica (modello che prende il posto del vecchio CUD).

I dati che saranno presenti sul modello precompilato riguarderanno:

-      le informazioni a disposizione dell’Anagrafe Tributaria (ossia le informazioni trasmesse tramite il 730/2014);

-      le informazioni contenute nella Certificazione Unica inviata dai sostituti d’imposta;

-      gli oneri comunicati dalle banche, dalle assicurazioni e dagli enti previdenziali.

Il 730 precompilato potrà essere accettato senza ulteriori modifiche e trasmesso all'Agenzia, ovvero modificato ed integrato (es. spese sanitarie o per l’istruzione). L'accettazione come la modifica del 730 precompilato può avvenire sia ad opera del contribuente, che intende trasmetterlo da sé, sia ad opera dell’intermediario abilitato o del CAF, cui il contribuente si rivolge. Resta valida la possibilità di compilare il modello 730 in formato cartaceo.

Nel corso del Telefisco 2015, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune risposte in merito all'introduzione del 730 precompilato.

Domanda n°1

Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione precompilata ma sono esposte in un ulteriore prospetto per consentire al contribuente di verificarle e inserirle nel precompilato. In questo caso, se il contribuente dovesse confermare il dato ed inviare autonomamente o tramite il sostituto il modello, è corretto ritenere che la dichiarazione sia accettata senza modifiche? Scatta anche l’esimente sul controllo formale?

Risposta

L’esclusione dal controllo formale, che è prevista nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente dal contribuente o tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati in precompilata e comunicati all’Agenzia da soggetti terzi, quindi per il 2015 sono interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali. Nel caso in cui un onere non sia stato inserito nella dichiarazione ma viene indicato nel prospetto separato, perché, ad esempio, necessita di una verifica da parte del contribuente, anche qualora il contribuente riporti questo dato nella dichiarazione precompilata, quest’ultima non può essere considerata accettata senza modifiche e quindi non opera l’esclusione dal controllo formale.

Domanda n°2

Resta fermo in capo al contribuente il controllo della sussistenza e delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e deduzioni. Ad esempio potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale ai fini della verifica della detrazione degli interessi sul mutuo. In questa ipotesi, se la dichiarazione viene presentata tramite un caf o un intermediario abilitato, eventuali imposte sanzioni interessi saranno a carico del contribuente?

Risposta

La verifica delle condizioni soggettive che danno diritto ad usufruire di detrazioni e deduzioni, è sempre effettuata in capo al contribuente pertanto in caso di disconoscimento della detrazione o della deduzione per carenza di condizioni soggettive l’imposta, le sanzioni e gli interessi saranno sempre richiesti al contribuente anche nel caso in cui abbia presentato la dichiarazione tramite un caf o un professionista.

Domanda n°3

Rispetto all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle nuove certificazioni delle ritenute, in caso di errore o omissione nell’invio della certificazione unica è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ed eventualmente con quale modalità?

Risposta

I sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 2 del Decreto semplificazioni, esclusivamente trasmettendo una nuova certificazione con i dati corretti entro 5 giorni dalla scadenza prevista dalla norma (7 marzo). Resta fermo comunque l’obbligo di inviare le certificazioni corrette anche dopo tale termine.

Non è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche perché la tempistica tra l’invio delle certificazioni e l’utilizzo delle stesse per la predisposizione della precompilata, che viene resa disponibile ai contribuenti a partire dal 15 aprile, non è compatibile con i tempi normativamente previsti per l’istituto del ravvedimento.

Domanda n°4

Questione dei dati sui premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali per la dichiarazione precompilata che serviranno anche a valutare la capacità contributiva del contribuente. In che modo e con quali finalità saranno utilizzate le informazioni? E saranno previsti dei filtri per la pulizia di eventuali incongruenze dei dati?

Risposta

A seguito della precompilazione della dichiarazione il contribuente può modificare le predette informazioni consentendo all’amministrazione finanziaria, oltre che ad acquisire una dichiarazione corretta, anche ulteriori elementi per implementare negli anni successivi ulteriori controlli di qualità generando così un ciclo virtuoso che a regime consentirà di evitare ogni possibile errore sulle informazioni contenute nella dichiarazione. Oltre che per la compilazione della dichiarazione, le informazioni trasmesse continuano ad essere utilizzate insieme alle altre in possesso dall’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio di evasione, consentendo così all’amministrazione finanziaria di concentrare la propria attività di controllo sulle situazioni che  presentano evidenti anomalie.