Fisco

Il meccanismo dello split payment non si applica all'Agenzia delle Dogane


Come già comunicato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 in cui si definisce l'ambito soggettivo del nuovo art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, anche l'Agenzia delle Dogane, mediante il comunicato n. 17619/RU dell'11 febbraio 2015, ribadisce la non applicabilità da parte di quest'ultima del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Ai sensi del già citato art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, essendo la natura pubblica dell'Ente requisito imprescindibile di applicazione dello split payment, gli enti previdenziali privati o privatizzati risulteranno esclusi dalla norma.

Da ciò, il comunicato precisa che nel caso in cui l'Agenzia fiscale dovesse ricevere una fattura passiva recante, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura”, l’annotazione “scissione dei pagamenti” dovrà corrispondere l'IVA relativa all'operazione al fornitore, comunicando a quest'ultimo l'esclusione dell'Ente dal meccanismo di split payment.

Il fornitore infine è tenuto alla modifica della fattura stessa, esercitando la rivalsa dell'IVA a e computando l’IVA nell’ambito delle proprie dichiarazioni.