Diritto

Split payment e fatturazione elettronica: modifiche al formato della fattura PA


In data 2 febbraio 2015 è stato pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it il nuovo formato per la FatturaPA, esecutivo dal 3 febbraio 2015, al fine di adeguare il sistema di interscambio alle novità in materia di split payment, introdotte dal Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Tali disposizioni prevedono l'obbligo di esporre in fattura l'annotazione "scissione dei pagamenti", pertanto nel blocco informativo relativo ai dati riepilogativi della fattura è stato aggiunto, nella sezione relativa all'esigibilità dell'Iva, il campo contrassegnato dalla lettera "S".

Il campo si aggiunge ai preesistenti: "I", Iva ad esigibilità immediata e "D", Iva ad esigibilità differita.

Tra le altre disposizioni attuative del Decreto MEF 23 gennaio 2015, pubblicato con GU n°27 del 3 febbraio 2015, si ricorda che la pubblica amministrazione è tenuta a versare l'Iva da split payment entro il 16 del mese successivo alla data in cui scatta l'esigibilità della stessa; essa può scegliere di versare l'imposta:

  • il 16 di ogni mese in relazione all'ammontare dell'Iva divenuta esigibile nel mese precedente;
  • in ciascun giorno del mese in relazione alle fatture la cui imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  • per singola fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

L'Iva da split payment non è compensabile e si versa utilizzando l'apposito codice tributo (ancora da istituire) in una delle tre modalità:

  1. le pa titolari di conto corrente presso Banca d'Italia versano l'Iva con il modello F24 Enti Pubblici;
  2. le pa titolari di conto corrente presso banche convenzionate o Poste Italiane versano l'Iva, ai sensi dell'art.17 del DLgs 241/1997 (versamento unitario);
  3. le altre pa versano l'Iva direttamente al nuovo articolo (da istituire) del capitolo 1203 del bilancio dello Stato.