Fisco

Certificazione unica tardiva: no sanzioni se i redditi non ricadono sul 730 precompilato


L'Agenzia delle entrate con comunicato stampa del 12 febbraio 2015 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della certificazione unica, la cui trasmissione all'Agenzia va effettuata da parte dei sostituti d'imposta entro il 7 marzo (nel 2015 il 9 marzo, cadendo il 7 di sabato).

Essendo il primo anno in cui il nuovo modello viene adottato (in sostituzione del vecchio CUD), in relazione alla CU/2015 è facoltativo per gli operatori:

  • scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail o meno;
  • scegliere se inviare le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o meno.

Nel caso di certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili attraverso il 730, ossia i redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA (come i redditi da lavoro autonomo non occasionale), l'invio tardivo oltre la scadenza di legge non comporta l'applicazione di sanzioni.

La trasmissione di tali certificazioni, infatti, non è propedeutica alla generazione dei 730 precompilati, che l'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito, a partire dal 15 aprile 2015.

La tabella che segue, invece, schematizza i dati contenuti nella certificazione unica relativi a redditi da lavoro autonomo che impattano sul 730, in particolare nel quadro D "Altri redditi" e che pertanto devono essere comunicati all'Agenzia entro la scadenza del 9 marzo, salvo applicazione di sanzioni.

 

Si ricorda che, la scadenza entro cui i sostituti d'imposta dovranno consegnare la CU/2015 ai lavoratori dipendenti ed assimilati e agli altri soggetti ai quali sono state corrisposte somme soggette a ritenuta alla fonte, di cui al Titolo III del DPR 600/1973, è stabilita nella data del 28 febbraio.