Fisco

Affitti e cedolare secca: non cambiano le regole per i "vecchi" contratti


La nota del 14 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all'opzione della cedolare secca sui contratti d'affitto esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ribadendo quanto disposto con la Circolare 4 giugno 2012, n. 20, secondo cui l'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima.

Viene, inoltre, precisato come la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore.

Ne deriva che...

I contribuenti che hanno optato per la cedolare secca nel Modello 730/2012 o Unico 2012 non devono ripetere l'opzione compilando il Mod. 69. Infatti, l'opzione esercitata è vincolante anche per le successive annualità, fino a revoca.

Quanto chiarito compete, però, esclusivamente i contratti di locazione in corso al 7 aprile 2011 e già registrati a tale data.

 


Durata dell'opzione per la cedolare secca sugli affitti

L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive. Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione.

La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta. Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.