Lavoro

Lavoratori dipendenti: limite minimo di retribuzione giornaliera


L'INPS in data 23 gennaio 2015 ha pubblicato la Circolare n.11 recante "Determinazione per l'anno 2015 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti".

Minimali di retribuzione giornaliera

Considerato che, nell'anno 2014, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat è stata pari allo 0,20%,si riportano nelle tabelle A e B  i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2015. Tali limiti devono essere ragguagliati, a € 47,68 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2015, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.

Non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.

Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

  • € 47,68 x 6 /40 = € 7,15

Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

  • € 47,68 x 5 /36 = € 6,62

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano, di seguito, per l’anno 2015, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, non concorrono a alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi: