Fisco

Circolare 31/E: chiarimenti in materia di lettere d'intento


In data 30 dicembre 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 31/E, recante chiarimenti in merito alle novità fiscali introdotte dal D.Lgs 175/2014 (Decreto Semplificazioni), pubblicato con GU n°277 il 27 novembre 2014.

L'art.20 del Decreto 175/2014 ha ribaltato completamente la procedura da porre in essere per la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento di cui all'art.1, comma 1, lettera c) del Decreto legge 746/1983, per le operazioni successive al 31 dicembre 2014.

Dal 1°gennaio 2015, infatti, è l'esportatore abituale a dover trasmettere l'apposito modello all'amministrazione finanziaria, la cui ricevuta telematica dovrà essere inviata al fornitore di beni/prestatore di servizi insieme alla dichiarazione stessa. Quest'ultimo, una volta ricontrata l'effettiva trasmissione può, quindi, fatturare all'esportatore abituale senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.8, primo comma, lettera c) del DPR 633/1972.

La Circolare 31/E chiarisce che le modalità con cui il fornitore/prestatore può verificare l'avvenuta trasmissione sono due:

  1. tramite l'apposito servizio web messo a disposizione dall'Agenzia "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento";
  2. accedendo al proprio cassetto fiscale (se il soggetto è abilitato a Fisconline o Entratel).

La ricezione della ricevuta, dunque, non è sufficiente a salvaguardare il fornitore da evenutuali sanzioni. Il mancato riscontro della trasmissione sul sito dell'Agenzia prima dell'effettuazione dell'operazione, infatti, comporta una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta, come stabilito dal riformulato art.7, comma 4-bis del DLgs 471/1997.

Infine, la circolare sottolinea come, le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, non esimano dichiarante e fornitore dagli obblighi di tenuta ed aggiornamento del registro delle lettere d'intento. Il fornitore indica nella fattura i riferimenti della dichiarazione d'intento, indicando il regime di non imponibilità.

Come già sottolineato dal provvedimento n°159674/2014 del 12 dicembre 2014, é prevista una fase transitoria dal 1°gennaio all'11 febbraio 2015, in cui gli operatori possono facoltativamente consegnare al proprio cedente/prestatore le dichiarazioni d'intento secondo le modalità previgenti. Il fornitore non sarà tenuto a riscontrare la trasmissione sul sito dell'Agenzia. Tuttavia, per le operazioni i cui effetti si esplicano a partire dal 12 febbraio 2015 andrà obbligatoriamente seguita la nuova procedura in tutti i suoi passaggi.