Fisco

Legge di Stabilità 2015: come funziona lo split payment?


La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 2014, ha introdotto un nuovo regime Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici.

In particolare, il nuovo art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" fa riferimento a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di:

  • Stato
  • organi dello Stato, dotati di personalità giuridica
  • enti pubblici territoriali e consorzi di enti pubblici (art.31 del TUEL - DLgs 267/2000)
  • camere di commercio
  • istituti universitari
  • aziende sanitarie locali ed enti ospedalieri
  • enti pubblici di ricovero e cura a carattere prevalentemente scientifico
  • enti pubblici di assistenza e beneficenza
  • enti di previdenza

sia che agiscano nelle loro vesti istituzionali sia in qualità di enti commerciali. Eccezione espressa nella legge si ha nel caso di compensi per prestazioni di servizi in cui l'ente pubblico, in qualità di sostituto d'imposta, effettua ritenute alla fonte.

Come funziona?

Sebbe il decreto attuativo sia in sede di stesura, ad oggi si può desumere che, con il regime dello split payment, il prestatore o cedente emette fattura nelle modalità ordinarie (indicando il riferimento all'art.17-ter del DPR 633/1972), quindi con la rivalsa dell'Iva; quest'ultima, tuttavia, non verrà incassata dal fornitore bensì versata direttamente dall'ente pubblico. 

In sede di registrazione della fattura, dunque, l'Iva verrà annotata nel registro Iva vendite ma non ricadrà nella liquidazione periodica.

Lo storno dell'Iva può essere effettuato con una scrittura successiva alla registrazione della fattura, ovvero con apposita scrittura che indichi contestualemente alla registrazione della fattura l'ammontare dell'Iva sia in dare sia in avere.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'Iva il comunicato MEF n°7 del 9 gennaio 2015 chiarisce che, in attesa di futuri decreti attuativi, gli enti pubblici possono accantonare le somme di Iva a debito fino e non oltre il 31 marzo 2015 (il versamento non può avvenire oltre il 16 aprile 2015) seguendo una delle seguenti modalità:

  • tanti versamenti quante sono le fatture dei fornitori in applicazione dello split payment la cui Iva è divenuta esigibile;
  • versamenti giornalieri dell'ammontare di Iva divenuta esigibile in ciascun giorno;
  • versamenti mensili (il 16 di ciascun mese) dell'ammontare di Iva divenuta esigibile nel mese precedente.

Regime transitorio (fatture emesse nel 2014 ad esigibilità differita e non ancora incassate al 1°gennaio 2015)

Si precisa che, il citato comunicato MEF chiarisce la prassi da seguire in caso di fatturazione ad enti pubblici in regime di esigibilità differita (art.6, comma 5 del DPR 633/1972). Il regime dello split payment, infatti, ha effetto dalle fatture emesse a partire dal 1°gennaio 2015, la cui esigibilità si verifica successivamente a tale data. Il testo del comma 629, secondo cui il regime fa riferimento alle operazioni esigibili a partire dal 1°gennaio 2015 viene in parte modificato. Le fatture emesse nel 2014 ma non ancora incassate al 1°gennaio 2015 seguono ancora il vecchio regime (l'Iva a debito viene incassata dal fornitore e ricade nella liquidazione periodica).

Split payment e reverse charge

Le differenze tra split payment e reverse charge si possono così riassumere: