Fisco

Risoluzione 10/E: attività consultoriale a pagamento e qualifica di ONLUS


In data 23 gennaio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 10/E, in materia di presupposti necessari alla qualifica di ONLUS, in caso di attività consultoriale a pagamento. 

La Fondazione istante interpello chiede se, in caso di erogazioni di prestazioni il cui corrispettivo sia a carico dell'utente, possa continuare a mantenere la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), n°1 del DLgs 460/1997.

Nello specifico, si tratta di prestazioni aggiuntive all'attività consultoriale, nonchè direttamente connesse ad essa, tali da garantire la maggiore efficacia delle prestazioni gratuite, oggetto dell'attività istituzionale dell'ente, a carico dei pazienti che abbiano già fruito di un numero massimo di prestazioni erogabili gratuitamente, ossia rimborsate dal servizio sanitario.

Sebbene la Risoluzione 70/E del 2009 limitasse l'iscrizione all'anagrafe ONLUS ai consultori che agiscono senza oneri economici a carico degli assistiti, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 4597 del 28 dicembre 2012, l’attività consultoriale può prevedere il pagamento di una somma a carico dell’utente in relazione a talune “prestazioni aggiuntive”, sebbene si tratti di costi calmierati e non a valore di mercato.

L'Agenzia chiarisce, inoltre, che sussiste il divieto per le ONLUS  di svolgere attività diverse da quelle previste istituzionalmente, fatta eccezione per le attività connesse direttamente ad esse, quali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, ai sensi del DLgs 460/1997 lettera c), articolo 10, comma 1.

Si ricorda che, l’esercizio di tali attività direttamente connesse è consentito a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ultimo periodo del DLgs 460/1997.

In ottemperanza alle condizioni sopra esposte, la Risoluzione afferma il mantenimento della qualifica di ONLUS da parte della Fondazione interpellante.