Chiarimenti del MEF in materia di collaborazione volontaria
In data 9 gennaio 2015 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze la Circolare "Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014) – Collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero).
La legge in oggetto disciplina la procedura di collaborazione volontaria, attivabile fino al 30 settembre 2015 e destinata ai soggetti che abbiano violato l'obbligo di dichiarare i redditi detenuti all'estero. Questi ultimi, compilando l'apposito modello (attualmente in bozza, aggiornata al 26 gennaio 2015 e presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate), dichiarano i propri investimenti o le proprie attività finanziarie relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali non sia ancora scaduto il termine per l'accertamento (art.43 DPR 600/1973), fornendo i relativi documenti probatori. Una volta presentato il modello il contribuente che aderisce alla procedura versa le somme dovute in un'unica soluzione ovvero in tre rate mensili di pari importo. Le violazioni dichiarabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2014.
La collaborazione tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate comporta una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse all'inadempienza degli obblighi dichiarativi fiscali, nonchè l'esclusione dalla punibilità penale per i seguenti delitti in materia di dichiarazione e di pagamento di imposte (DLgs 74/2000 art.2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter):
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3)
- Dichiarazione infedele (art.4)
- Omessa dichiarazione (art.5)
- Omesso versamento di ritenute certificate (10-bis)
- Omesso versamento di Iva (10-ter)
La Circolare del MEF intende precisare che la legge sulla collaborazione volontaria non comporta modifiche alla disciplina prevista dal DLgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio.
Anche per le attività oggetto di collaborazione volontaria, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono tenuti ad adempiere alle normali procedure previste dalla normativa in vigore, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, identificazione del titolare effettivo, rafforzamento dei controlli in caso di situazioni di maggiore rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonchè registrazione e segnalazione di eventuali operazioni sospette all'UIF.