Bookmaker ed emersione fiscale: nuovo codice tributo
In data 9 gennaio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 1/E, con cui è stato istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute ai sensi dell'art.1, comma 643, lettera a) della Legge 190/2014.
La Legge di Stabilità 2015, infatti, ha sancito la possibilità per i bookmakers, attivi alla data del 30 ottobre 2014, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Agenzia delle entrate, seguendo i seguenti passaggi:
- presentazione, entro il 31 gennaio 2015, di una dichiarazione d’impegno all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzata alla regolarizzazione fiscale per emersione, con la domanda di rilascio del titolo abilitativo all’esercizio e di collegamento al totalizzatore nazionale;
- versamento di euro 10.000 per ciascun punto di raccolta da regolarizzare, da compensare in sede di versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Il modello da utilizzare per il versamento è il modello F24 accise, indicando nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” il seguente codice tributo:
“5381” denominato “Versamento dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 643, lett. a), della legge 23/12/2014, n. 190”