Lavoro

Legge di Stabilità 2015 commi da 118 a 122 – Esonero Contributivo per le Assunzioni a Tempo Indeterminato


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 viene introdotto un nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (a tempo pieno e parziale) effettuate dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

Chi può beneficiare dell'esonero?

Possono beneficiare di tale esonero i datori di lavoro del settore privato, tranne per i contratti di lavoro in apprendistato e di lavoro domestico. L’esonero contributivo non spetta

  • per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti la data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali tale beneficio sia già stato fruito in relazione ad una  precedente assunzione a tempo indeterminato.
  • per i dipendenti che nei tre mesi antecedenti il 01/01/2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. A tal fine vanno considerate le società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'articolo 1 comma 119 della Legge di stabilità specifica come l’esonero spetti anche ai datori di lavoro del settore agricolo (nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni per il 2018 e 2 milioni per il 2019), con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato. Sono esclusi altresì i lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2014.

In cosa consiste l'esonero contributivo?

Si tratta di un esonero dalla contribuzione previdenziale (fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) nel limite massimo di 8.060 euro annui.

Spetta per una durata massima di 36 mesi; 

Non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.

Il comma 121 dell'articolo citato precisa che i benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015.

Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.