Legge di Stabilità 2015: le novità in materia di rivalutazione di terreni e partecipazioni
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 2014, ha apportato alcune modifiche all'art.2, comma 2 del DL 282/2002, in materia di rivalutazione di terreni e partecipazioni detenuti fuori dal regime d'impresa da:
- persone fisiche;
- società semplici e soggetti assimilati;
- enti non commerciali per i beni fuori dall’esercizio dell’attività commerciale;
- soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia.
L'art.1 commi 626 e 627 della Legge 190/2014, infatti, riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, nonchè di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015.
Tali rivalutazioni permettono al contribuente di beneficiare di un minor carico fiscale ai fini Irpef in sede di cessione di tali partecipazioni o terreni, risparmiando sulla tassazione della plusvalenza (artt.67 e 68 del TUIR).
Le modalità di rideterminazione di tali valori sono definite dagli art. 5 e 7 della Legge 448/2001.
In particolare, per quanto riguarda titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati è possibile assumere in bilancio, in luogo del costo di acquisto, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della società alla data della rivalutazione; valore determinato a seguito di perizia giurata, stilata da dottori commercialisti ovvero ragionieri, periti commerciali o revisori contabili, iscritti agli appositi albi.
Allo stesso modo, per quanto riguarda i terreni edificabili e con destinazione agricola, è possibile assumere in bilancio, in luogo del costo di acquisto, il valore del bene alla data della rivalutazione, determinato a seguito di perizia giurata di stima, stilata da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili, iscritti agli appositi albi.
Il nuovo valore derivante dalle rivalutazioni di cui sopra va assoggettato ad imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi.
Importante sottolineare che, la Legge di Stabilità ha raddoppiato l'aliquota di tale imposta sostituiva sulle rivalutazioni effettuate nel 2015, che risulata così pari a:
- 8% per le partecipazioni qualificate ai sensi dell'art.81, comma 1 lettera c) del TUIR;
- 4% per le partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art.81, comma 1 lettera c) del TUIR;
- 8% per i terreni edificabili con destinazione agricola.
La legge di Stabilità ha stabilito che, l'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, con l'applicazione degli interessi, pari al 3% annui sulle due rate successive alla prima, a partire dal 30 giugno 2015.
La perizia giurata di stima deve essere effettuata entro il 30 giugno 2015.