Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI
L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.5/E del 19 gennaio 2015 è intervenuta in risposta a un quesito in merito al trattamento - agli effetti dell’IRAP- applicabile ai Consorzi di garanzia dei fidi (di seguito Confidi). Nello specifico veniva chiesta conferma circa la possibilità per i Confidi - pur essendo gli stessi compresi tra i soggetti disciplinati dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - di applicare:
- relativamente alla determinazione della base imponibile, l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede il c.d. “metodo retributivo”;
- l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento prevista per tutti gli enti non commerciali e non già la maggiore aliquota (4,65 per cento) prevista per le banche e gli altri enti finanziari che determinano la base imponibile secondo le disposizioni dell’articolo 6 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia conclude che in base a quanto stabilito dall'art.13, comma 47, del D.L. n. 269 del 2003 i Confidi, “comunque costituiti”, devono determinare “in ogni caso” il valore della produzione netta secondo le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (c.d. “metodo retributivo”).
Con riferimento all’aliquota d’imposta, l’elevazione dal 3,9 per cento al 4,65 per cento, non avrebbe alcuna conseguenza (come avvenuto anche per il passato) per i Confidi “proprio in virtù della loro assimilazione sostanziale agli enti non commerciali”, comprovata anche dalla collocazione degli stessi, nell’ambito dei modelli di dichiarazione, “al di fuori della sezione del quadro IRAP riguardante le banche e gli altri soggetti finanziari”.