Credito d'Imposta IRAP 10%: imponibile per le imprese
L'art.1 comma 21 della Legge 190/2014 ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta successiva a quello in corso al 31 dicembre 2014, un nuovo credito d'imposta ai fini Irap per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti. Tale credito, pari al 10% dell'imposta lorda calcolata ai sensi del DLgs 446/1997, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (art.17 del DLgs 241/1997).
Nel corso del telefisco 2015 l'Agenzia delel entrate - rilevando che ogni volta che il legislatore ha inteso escludere da imposizione una voce, lo ha fatto in modo esplicito, e che in questo caso non lo ha fatto - ha ribadito che tale credito d'imposta è imponibile nell'ambito del reddito d'impresa, quale sopravvenineza attiva.
La domanda e risposta specifica riportano quanto segue:
Domanda
Il credito d’imposta IRAP del 10% concorre in tutto o in parte alla formazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo del soggetto che ne usufruisce? Per le imprese, il provento rilevato a conto economico in contropartita del credito d’imposta costituisce sopravvenienza attiva interamente imponibile o tassabile solo in parte a seguito della limitata deducibilità dell’IRAP cui si riferisce?
Risposta
In assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario, si ritiene che il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d’imposta costituisca una sopravvenienza attiva che concorre integralmente alla formazione del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 88 del TUIR. Diversamente il credito d’imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 dello stesso TUIR.