Fisco

Eliminato il termine di trenta giorni per l'iscrizione al VIES


L'art. 22 del D.lgs. in materia di semplificazioni fiscali ha apportato alcune modifiche all'art. 35 del DPR 633/72, prevedendo che, la manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie espressa nella dichiarazione di inizio attività, determini l'immediata inclusione della partita Iva del soggetto richiedente nella banca dati Vies (modifica al comma 7-bis dell'art. 35 del DPR 633/72). Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 22 in commento, nel caso in cui il contribuente non presenti alcun elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di iscrizione al Vies, si presume che egli intenda  porre fine all'effettuazione di operazioni intracomunitarie, con conseguente esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies ad opera degli Uffici dell’Agenzia, previo invio di apposita comunicazione. E' stato infine integrato il comma 15-bis dell'art.35 del DPR 633/72, con il quale vengono attribuiti all’Agenzia delle entrate i poteri di verifica della completezza dei dati identificativi forniti nella fase di inclusione delle partite Iva nella banca dati, nonché i conseguenti poteri di esclusione e cessazione delle stesse; i criteri e le modalità operative di esercizio delle suddette funzioni di controllo saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. (abrogati commi 7-ter e 15-quater dell'art. 35 DPR 633/72).

 Le novità introdotte dal decreto

La precedente formulazione del comma 7-bis dell'art. 35 del DPR 633/72 prevedeva che, dal momento della richiesta di inclusione nell'archivio VIES, decorrevano trenta giorni di silenzio-assenso, entro i quali l'Agenzia delle entrate avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, con la diretta conseguenza che il soggetto passivo richiedente era obbligato ad attendere il decorso dei trenta giorni senza poter effettuare cessioni e acquisti intra-Ue di beni e servizi (per mancanza dello status di soggetto passivo Iva ai fini degli scambi intracomunitari).

Con le novità introdotte dall'art. 22 del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, viene quindi cancellato il periodo di “sospensione” di trenta giorni prevedendo l'inclusione automatica nella banca dati Vies, laddove il soggetto passivo segnali la propria intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

Si ricorda infine che è possibile verificare l’iscrizione di un soggetto passivo Ue all’archivio Vies tramite il sistema d’interrogazione delle partite Iva comunitarie, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate