Fisco

Erogazioni liberali ad articolazioni periferiche dei partiti politici: sono detraibili?


In data 3 dicembre 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 108/E, in materia di detrazioni per oneri derivanti da erogazioni liberali in favore di partiti politici.

L'istante interpello chiede se siano detraibili da persone fisiche e talune società ed enti, gli oneri relativi ad erogazioni liberali effettuate a beneficio delle articolazioni territoriali di partiti politici, tramite versamenti sui conti correnti bancari di tali articolazioni periferiche, alla luce delle nuove disposizioni in materia previste dall'art.11 del Dl 149/2013.

Come già sottolineato nel 2008 dalla Risoluzione 205/E, secondo cui è ammissibile l'erogazione liberale effettuata nei confronti di un'articolazione regionale di un partito politico, l'Agenzia delle entrate ha confermato il parere positivo, sostenendo che la nuova normativa non intacca la rilevanza delle strutture periferiche dei partiti politici, purchè rispettino la condizione di iscrizione all'apposito registro.

Il citato articolo 11, infatti, dispone che a partire dal 2014, sono detraibili ai fini Irpef esclusivamente le erogazioni liberali in favore di partiti politici o di associazioni promotrici di partiti iscritti alla prima sezione del registro nazionale, per un importo pari al 26% del loro ammontare (compreso tra 30 e 30.000 euro).

Tali oneri sono detraibili anche se alla data del versamento il partito non era ancora iscritto, ma entro la fine dell'esercizio provvede ad iscriversi. L'iscrizione in questione è subordinata ad apposita richiesta che il partito deve presentare alla Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Ai fini Ires la detrazione è prevista alle medesime condizioni e per i medesimi importi, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, fatta eccezione per gli enti a partecipazione pubblica, gli enti i cui titoli siano negoziati su mercati regolamentati e loro società controllanti o controllate, le società concessionarie dello Stato o di enti pubblici per la durata del rapporto di concessione.  

Per quanto riguarda il mezzo di pagamento, l'art.11 del DL 149/2013 precisa che le detrazioni sono consentite quando il versamento è effettuato tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del DLgs 241/1997 (carte di credito, carte di debito, prepagate, assegni,etc.), o altre modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione.