Cartella di pagamento valida anche senza avviso bonario
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3366 del 12 febbraio sancisce la validità della cartella di pagamento emessa senza che sia stata fatta comunicazione al contribuente dell'avviso bonario, necessario invece nel caso in cui si rilevino errori sostanziali.
L'avviso bonario, afferma la Cassazione, ha come unica funzione quella di dare al contribuente la facoltà di attenuare le conseguenze sanzionatorie; il contribuente, inoltre, ha comunque la possibilità di estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la cartella di pagamento,
La Cassazione ritiene pertanto non sia motivo di nullità della cartella di pagamento l'omissione della comunicazione al contribuente dell'esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto.