Diritto

Contributo annuale 2015 dei Revisori legali


Con il decreto 25 settembre 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia ha fissato a € 26,00 il contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, mantenendo quindi invariata la cifra dall'anno precedente.

L'art. 21, comma 8 del D.lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, attribuisce al Ministero dell'Economia e delle finanze la definizione annuale dell'entita' dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonche' la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessita' dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

Sono tenuti al pagamento in unica soluzione, i Revisori, anche quelli inattivi, che risultano iscritti al 1° di gennaio dell'anno di riferimento

  • mediante l'utilizzo di un bollettino postale premarcato sul conto corrente intestato alla società CONSIP S.p.a. (ai sensi del decreto MEF del 24 settembre 2012)
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno di competenza, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.lgs 39 del 2010

Sanzioni

In caso di tardivo versamento sono dovuti gli interessi legali oltre agli oneri connessi alla pratica di riscossione. 

Decorsi tre mesi dalla data di scadenza del versamento, il legislatore concede altri trenta giorni per adempiere, oltre i quali, in caso di omesso versamento, sono applicabili i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 24 del DLgs. 39 del 2010, a seconda della gravità dell'irregolarità commessa:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro; 
  • revoca di uno o più incarichi di revisione legale; 
  • divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale (per un periodo non superiore a 3 anni); 
  • sospensione e cancellazione dal Registro.

Deducibilità

Il contributo annuale è deducibile esclusivamente per i Revisori esercenti attività professionale in quanto spesa sostenuta per l'esercizio della professione (art. 54, comma 1 del Tuir).