Fisco

Decreto semplificazioni: le novità sulle dichiarazioni d'intento


In data 27 novembre 2014 con Gu n° 277 è stato pubblicato il decreto n° 175/2014 o "Decreto Semplificazioni", recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, l'art.20 apporta alcune modifiche all'art.1, comma 1, lettera c) del Decreto legge 746/1983, in materia di presentazione delle lettere d'intento da parte dell'esportatore abituale, di cui all'art.8, primo comma, lettera c) del DPR 633/1972.

A partire dalle operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare dal 1°gennaio 2015, i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione (lettera d'intento). Copia di quest'ultima, unitamente alla ricevuta rilasciata dell'Agenzia, dovrà essere consegnata ai fornitori di beni o prestatori di servizi, affinchè fatturino loro senza applicazione dell'Iva. Tale dichiarazione va presentata prima dell'effettuazione dell'operazione.

L'obbligo di informare il fisco, dunque, viene ribaltato sull'esportatore abituale che intende acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta; al fornitore o prestatore di servizi rimangono due obblighi da ottemperare:

  • controllare che il committente abbia trasmesso all'Agenzia la lettera d'intento tramite riscontro telematico (la ricezione della ricevuta non basta per liberarlo da eventuali sanzioni)
  • riepilogare nella Dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute

Transitoriamente l'esportatore abituale è anche tenuto a presentare copia della dichiarazione e della ricevuta alla dogana, nel caso intenda effettuare delle importazioni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto (13 dicembre 2014), tuttavia, l'amministrazione finanziaria provvederà a mettere a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento e tale passaggio non sarà più necessario.

Ultima modifica riguarda l'art.7, comma 4-bis del DLgs 471/1997, ossia la riformulazione delle sanzioni in materia.

Il cedente o prestatore che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi, di cui all'art.8, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento da parte del cessionario o committente esportatore abituale e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, oltre all'importo dell'Iva stessa dovuta sull'operazione. 

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, un provvedimento dell'Agenzia delle entrate definirà e chiarirà le modalità applicative delle nuove disposizioni, nonchè i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate.


In data 12 dicembre 2014 l'Agenzia delle entrate con apposito provvedimento ha approvato il nuovo modello, relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni d'intento ai sensi della nuova procedura. Si legga a tal proposito la news "Esportatori abituali e dichiarazioni d'intento: online il nuovo modello, le istruzioni e le specifiche tecniche"