Lavoro

Ministero del Lavoro: sgravi contributivi legati a nuove assunzioni


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n.34/2014 è intervenuto in risposta a un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al requisito dell’“incremento occupazionale netto” quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni.

In particolare l’istante chiede di sapere “se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione”.

Il parere del Ministro 

L’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata” e dunque teorica. Pertanto, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al
termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione

Per tale motivo, i benefici potranno essere fruiti:

  • sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento, salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
  • al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.

In conclusione, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.