Versamento dell'imposta di bollo virtuale: chiarite le modalità di calcolo
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E del 27 febbraio chiarisce in merito alle modalità di calcolo del tributo dovuto dagli operatori finanziari per il primo bimestre 2013. Attraverso uno specifico meccanismo di acconti su conteggi provvisori e saldi basati su liquidazioni definitive ricevute dall'Agenzia, le Poste italiane, le banche, le imprese di assicurazioni ed altre società ed enti finanziari sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo virtuale sugli atti emessi durante l'anno solare.
La determinazione dell'ammontare dell'imposta da versare entro il 28 febbraio dovrà tenere conto dell'importo della rata calcolato dall'ufficio delle Entrate sui primi due mesi del 2012 e non dell'imposta effettivamente pagata in relazione a quella rata, scomputando da tale ammontare l'acconto versato nel 2012.
Inoltre, la Risoluzione in esame precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 1, DPCM 21 gennaio 2013, per i soggetti individuati dall'art. 15-bis, DPR 26 ottobre 1972, n. 642, il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all'art. 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all'anno 2012 è prorogato fino al 31 marzo 2013.