Lavoro

INPS: Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli


L'INPS con Circolare n.137 del 5 novembre 2014 ha fornito indicazioni in merito all’erogazione dell'incentivo per i datori di lavoro agricolo che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, a decorrere dal primo luglio 2014 è in vigore un nuovo incentivo per le assunzioni dei lavoratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

si ricorda che sono da considerare “svantaggiati” in quanto “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente
l’assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione.

Rapporti incentivati. Misura e durata dell’incentivo.

L’incentivo in argomento spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti:

  • Avere una durata almeno triennale;
  • Garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;
  • Essere redatto in forma scritta.

Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. L’incentivo potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito
oggettivo dell’incremento occupazionale netto. In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il
beneficio spetta a favore dell’agenzia. L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.

Nell’ipotesi di assunzione di OTI (detti anche salariati fissi) assunti con contratti di lavoro senza scadenza., l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di OTD (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna). l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità:

  • -sei mensilità dopo il primo anno di assunzione;
  • -sei mensilità dopo il secondo anno di assunzione;
  • -sei mensilità dopo il terzo anno di assunzione.L’incentivo è riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle
  • domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

L’importo annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede il beneficio in argomento, l’importo di:

  • Euro 3.000,00(tremila) per lavoratori OTD;
  • Euro 5.000,00 (cinquemila) per lavoratori OTI.

In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Domanda di ammissione al beneficio

Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare a questo Istituto specifica istanza (all.1); la domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 10 novembre 2014 .La domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” _ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”.

Tramite la medesima funzionalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta di ammissione al beneficio che sarà riportato, a cura dell’operatore, previa verifica dei requisiti richiesti, nell’apposito campo “Note comunicazione”.  Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione (C.A.) A3 che sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.