Fisco

Approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.267 del 17 novembre 2014 il Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE (Indicatore della Situazione  Economica Equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta agevolata per l’asilo nido,  mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie). Raccoglie informazioni  sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti.

 La DSU si compone di un Modello Mini oppure di un Modello integrale e presta maggiore attenzione alla composizione della famiglia, ai nuclei più numerosi e a quelli in cui sono presenti portatori di handicap.

Modalità di rilascio dell'attestazione

L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti, con modalita' idonee a garantire l'identificazione dell'interessato. Nelle stesse modalita' gli altri componenti il nucleo familiare possono richiedere all'INPS, nel periodo di validita' della DSU, la sola attestazione riportante l'ISEE.

L'INPS rende altresi' disponibile al dichiarante mediante posta elettronica certificata l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi. L'indirizzo di posta elettronica certificata e' indicato dal dichiarante nell'apposita sezione «Modalita' ritiro attestazione ISEE» all'atto della sottoscrizione della DSU.

Nella medesima sezione il dichiarante puo' conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU a ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante stesso, l'attestazione e le altre informazioni di cui al primo periodo del presente comma. In caso di conferimento del mandato, il dichiarante conseguentemente richiede all'INPS di rendere disponibili presso l'ente al quale e' stata presentata la DSU, le sopra richiamate informazioni e attestazione. L'attestazione e le altre informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili dall'INPS nelle modalita' di cui ai commi precedenti entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.

Modulo integrativo

Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati nella DSU, puo' autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo, denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli che compongono la DSU, di cui all'allegato «A». Il modulo puo' essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati. Il modulo puo' essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'INPS ed e' eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l'inesattezza rilevata.

Nel caso in esito alle verifiche negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate permanga una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l'attestazione dovra' riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS. L'attestazione definitiva e' valida ai fini dell'erogazione della prestazione anche nel caso di permanenza delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nel modulo integrativo.

Da ricordare...

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità.

L’ISEE è il rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza. Quest’ultima tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare e prevede l’applicazione di eventuali maggiorazioni collegate a particolari situazioni presenti all’interno del nucleo medesimo.