Deposito fiscale IVA: obbligo di introduzione fisica del bene per beneficiare del differimento dell'imposta
Con la Circolare n.16/D del 20 ottobre 2014, l'Agenzia delle Dogane partendo dall'analisi della sentenza C-272/13 della Corte di Giustizia UE del 17 luglio 2014, fornisce una serie di chiarimenti sulle condizioni da rispettare per ottenere il differimento del pagamento dell'Iva, a seguito dell'introduzione di beni in un deposito IVA.
Il caso
Nel giugno del 2006 la società italiana “Equoland” ha importato dei beni da un Paese Extra-Ue introducendo gli stessi in un deposito IVA, posticipando in questo modo l'assolvimento dell'iva dovuta all'importazione, nel momento della loro estrazione dal deposito per l'immissione in consumo. I beni sono stati iscritti correttamente nel registro di magazzino, come disposto dall'art. 50 bis comma 3 del DL n.331/93 ma, da controlli effettuati, è emerso che la merce non è mai entrata fisicamente nel deposito venendo soltanto iscritta nel suddetto registro (c.d. introduzione “virtuale”). In seguito i beni sono stati estratti dal deposito e l'imposta è stata assolta dall'operatore nazionale tramite il meccanismo del reverse charge. Dopo aver eseguito i controlli, l'Ufficio delle Dogane ha richiesto alla società in questione il pagamento dell'imposta applicando la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs n.471/97 (30% del suo importo), non ritenendo assolta l'imposta con l'applicazione del reverse charge poiché, la mancata introduzione fisica dei beni all'interno del deposito, ha determinato l'assenza di una condizione necessaria per beneficiare del differimento dell'imposta. Nel corso del processo tributario successivamente instaurato dalla società “Equoland” contro i provvedimenti disposti dall'Ufficio delle Dogane, la Commissione tributaria regionale ha richiesto alla Corte di Giustizia UE un giudizio sulla coerenza delle disposizioni nazionali rispetto ai dettami posti dall'art. 16, paragrafo 1, della Sesta Direttiva Iva n.77/388 del 17 maggio 1977.
Il giudizio della Corte e le conseguenze applicative dettate dalle Dogane
I giudici della Corte Ue hanno ritenuto legittimo che uno Stato membro possa imporre l'introduzione fisica delle merci nel deposito IVA ai fini del differimento del pagamento dell'imposta poiché, “nonostante il suo carattere formale”, detto obbligo “mira a garantire l'esatta riscossione dell'iva”, per cui non si pone in contrasto con la normativa comunitaria. La Corte ha tuttavia osservato che, nel caso di specie, la violazione dell'obbligo formale di introduzione fisica dei beni nel deposito, non ha determinato evasione d'imposta ma soltanto un ritardo nel versamento del tributo, poiché l'imposta non pagata all'importazione è stata assolta successivamente tramite reverse charge, al momento dell'estrazione dei beni (richiamo al principio di proporzionalità della sanzione). La Corte UE ha infine dichiarato che la Sesta Direttiva “debba essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'iva, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta....sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile”.
A seguito del giudizio della Corte UE, l'Agenzia delle Dogane con la Circolare n.16 ha chiarito che “in assenza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato”, gli Uffici delle Dogane provvederanno ad annullare in autotutela gli atti di revisione dell'accertamento relativi alla pretesa dell'iva all'importazione sui beni non introdotti fisicamente nel deposito IVA, ma ivi registrati a cura del depositario, “per i quali l'imposta sia stata assolta nei modi previsti dall'art. 50-bis, comma 6, DL 331/93” (ossia mediante emissione dell'autofattura); per quanto riguarda infine la sanzione amministrativa, le Dogane ritengono di poter confermare l'applicazione delle disposizioni del citato articolo 13 del D.Lgs n.471/97, con le sole riduzioni previste in caso di tempestiva regolarizzazione (un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, con regolarizzazione entro il 15° giorno dall'omissione).