Configura un’ operazione elusiva la cessione di un terreno appena donato ai familiari
Con Sentenza 15 ottobre 2014, n. 21794, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate è legittimata a considerare elusiva (e a recuperare a tassazione la relativa plusvalenza) la donazione di un terreno ai familiari pochi giorni prima della vendita del terreno stesso effettuata dai donatari, ritenuti fittiziamente interposti.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la "disciplina antielusiva dell'interposizione non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio o ingiustificato di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta".
La pronuncia verte sulla corretta interpretazione da dare all’art 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/73 in base al quale “In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona.”
Il caso sottoposto ai giudici tributari della Corte di Cassazione può essere riassunto come segue:
- il contribuente accertato aveva donato in data 5/2/1999 un terreno edificabile ad alcuni familiari;
- pochissimi giorni dopo in data 1/3/1999 i suddetti familiari avevano ceduto lo stesso terreno ad un terzo;
- un consistente acconto per la cessione del terreno corrispondente a circa i due terzi della somma pattuita era stato pagato direttamente al donante dal terzo acquirente il terreno;
- il donante dopo pochi giorni aveva girato a mezzo bonifico bancario l’acconto ricevuto ai familiari donatari.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, supportando le motivazioni del contribuente, aveva ritenuto l’atto di donazione verso i familiari pienamente legittimo in quanto rispondente alla motivazione di trasferire una parte del patrimonio a favore degli eredi. In buona sostanza, per i giudici tributari di secondo grado l'operazione non poteva essere considerata elusiva per il solo fatto di permettere il conseguimento di un risparmio d’imposta complessivo.
Per i giudici della Suprema Corte, le affermazioni di cui sopra appaiono in contrasto con la corretta interpretazione dell’art 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/73.
L’interposizione non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta. Nel caso di specie “ il fatto che il contribuente abbia corrisposto tutte le imposte afferenti la donazione, come riferito dal primo giudice e che il ricavato della vendita sia rimasto nella disponibilità delle eredi non appare idoneo, ad escludere l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria – in applicazione del principio generale antielusivo dell’art. 53 Cost. –dei benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte.
A sfavore del contribuente hanno deposto alcune circostanze sopra descritte quali la vicinanza dei due atti (donazione e cessione) e la percezione dell’acconto da parte del donante ed il successivo bonifico dello stesso ai familiari.