Fisco

Corte UE: identificazione della stabile organizzazione ai fini Iva


Con la sentenza n. C-605/12 del 16.10.2014 la Corte di giustizia UE è tornata ad occuparsi della determinazione del luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo comunitario nei confronti di un committente avente sede in un altro Stato membro, quando quest'ultimo esercita parte della propria attività economica all'interno del Paese del prestatore. Gli eurogiudici sono stati interpellati in merito all'interpretazione dell'art. 44 della direttiva 2006/112/CE che, a seguito dalle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/8/CE, dispone quanto segue “Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione.”

La controversia e la questione pregiudiziale

Il caso in oggetto riguarda una società cipriota che organizza vendite online all'asta, la quale ha stipulato un accordo di cooperazione con una società polacca, in ragione del quale avrebbe concesso la vendita dei loro prodotti sul proprio sito di aste online e la fornitura di altri servizi ad esso connessi (come la locazione dei server utili al funzionamento del sito). La società polacca, oltre ad impegnarsi a vendere i propri beni sul sito di aste online polacco della società cipriota, forniva a sua volta una serie di servizi generici (pubblicità, fornitura di informazioni e trattamento dati) alla società con sede a Cipro, fatturando le stesse senza applicazione dell'Iva, considerando l’imposta dovuta dal committente cipriota. L'amministrazione finanziaria polacca invece riteneva che la società cipriota, pur non utilizzando direttamente edifici situati in Polonia, usufruisse su territorio polacco degli strumenti tecnici ed umani della società polacca, condizione per la quale quest'ultima, doveva essere considerata quale stabile organizzazione della società cipriota in Polonia con conseguente assoggettamento ad imposta sul territorio di detto Stato membro. La controversia a questo punto veniva sottoposta al giudizio della Corte per valutare l'esistenza o meno di una stabile organizzazione in Polonia della società cipriota ed il corrispondente trattamento ai fini Iva.

Secondo la Corte, la sola esistenza di un contratto di cooperazione tra i due soggetti passivi ed il fatto che, del loro operato, traggano benefici principalmente i consumatori in Polonia, non sono condizioni sufficienti ai fini dell’accertamento dell’esistenza della stabile organizzazione cipriota in Polonia. Un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, che benefici dei servizi forniti da un secondo soggetto passivo stabilito in altro Stato membro, dovrà essere considerato titolare di una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 44 della suddetta direttiva, qualora tale organizzazione sia caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a ricevere prestazioni di servizi utili ai fini della propria attività economica; secondo i giudici della Corte Ue, tale verifica spetta esclusivamente al giudice nazionale al quale viene rinviato il giudizio di merito.