Fisco

Acquisto per usucapione e agevolazioni prima casa: i chiarimenti dell'Agenzia


In data 17 ottobre 2014 è stata pubblicata la Risoluzione 90/E, in merito all'applicazione delle agevolazioni prima casa in caso di acquisto di bene immobile per usucapione.

L'istante interpello chiede se sia possibile usufruire delle agevolazioni previste dalle lettere a) e b) nota II-bis dell'art.1, Tariffa Parte 1 allegata al DPR 131/1986 (Testo unico Imposta di registro), anche se nella sentenza di acquisto per usucapione e negli atti del procedimento non siano state rese le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni in questione.

L'Agenzia ha chiarito che, l'acquisto per usucapione può essere assimilato ai trasferimenti immobiliari disposti con atti giudiziari, tra cui l'acquisto tramite partecipazione ad un'asta immobiliare, in merito al quale la Risoluzione 370/2008 aveva disposto che le dichiarazioni di possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni prima casa potevano essere rese anche nelle more della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà (nel caso in cui non fossero state inserite nella domanda di partecipazione all'asta).

Il termine finale, infatti, entro cui il nuovo proprietario ha diritto a richiedere la fruizione di tali benefici, corrisponde alla registrazione dell'atto di fronte all'Amministrazione fiscale.

In conclusione, le agevolazioni sono possibili se il contribuente interessato presenta una dichiarazione integrativa dell'atto giudiziario, autenticata nelle firme anche da un'autorità diversa ed allegata al provvedimento giudiziario nelle more della sua registrazione, come precedentemente sancito dalla Circolare 267/1997.