Parere del MISE sull'iscrizione al registro delle imprese delle start up innovative
Il Ministero dello sviluppo economico ha emesso il 29 settembre 2014 un parere riguardante l’iscrizione nel registro delle imprese da parte delle start-up innovative.
La richiesta dell’intervento del MISE è avvenuta in seguito al rifiuto di registrare due imprese come start up innovative da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria. Le due imprese si occupano rispettivamente di produzione e sperimentazione di derivati di succhi per la loro integrazione con altri prodotti (naturali o farmacologici) e della fabbricazione e commercializzazione di apparecchi, dispositivi e software biomedici e di misurazione.
In entrambi i casi la CCIAA di Reggio Calabria nega la qualifica di start up innovativa sulla base dei seguenti punti:
- Entrambe le categorie (“commercializzazione e manipolazione di prodotti alimentari” e “fabbricazione e commercializzazione di apparecchi di misurazione”) non risultano rientrare nella fattispecie delle attività innovative previste dalla normativa;
- Ambedue richiedono il possesso della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in occasione della presentazione di istanza di iscrizione al Registro delle Imprese;
In tutti e due i casi gli interessati hanno sostenuto che l’impresa si limiterà in un primo periodo ad attività di sperimentazione, senza effettivamente produrre e commercializzare, rimuovendo così la necessità del possesso della SCIA:
Interpellato, il MISE ha rilasciato il proprio parere come segue:
- La normativa relativa alla definizione di start up innovativa postula esplicitamente che questa è “automaticamente iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese” una volta presentata la domanda. L’Ufficio del Registro delle Imprese non è titolato a esprimersi sul merito di una iscrizione fatta salva la regolarità formale.
- Tuttavia, la definizione stessa di imprenditore implica le attività di produzione e commercializzazione: la sola attività di sperimentazione non risulta quindi sufficiente. Vista inoltre la natura esplicitamente produttiva e commerciale delle suddette imprese, la presentazione di un certificato SCIA risulta indispensabile.