Lavoro

Co.co.pro.: la continuità non è indice di subordinazione


La Cassazione, con sentenza n. 22690.14 del 24/10/2014, ha ribadito che al fine di riconoscere la  qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato è necessario dimostrare l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ricercando conferma di detto assoggettamento nelle manifestazioni concrete del rapporto. Il nomen iuris utilizzato dalle parti infatti non costituisce fattore di unica rilevanza, ciò che prevale è la reale volontà delle parti e le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

Non basta soffermarsi  sui criteri sussidiari del rapporto di lavoro senza ricercare elementi di prova e analisi della manifestazione concreta e specifica di ciascun rapporto di lavoro.

Nel caso di specie è stato fatto rilevare infatti come un compenso fisso, l’osservanza di un orario, la presenza nel piano ferie, la continuità della prestazione per un certo periodo di tempo, non fossero sufficientemente determinanti nel qualificare il rapporto di lavoro di progettista come subordinato. Si deve considerare infatti come il potere di indicazione del lavoratore nei confronti di altri sia una manifestazione di autonomia quando non esercitato come esecuzione di direttive da parte del datore di lavoro. Altra manifestazione concreta dell’autonomia decisionale è l’emanazione da parte del progettista di direttive circa i “tetti” dei costi e delle spese nel rispetto dei criteri di economicità insiti in qualsiasi opera o progetto.

Il fatto che il lavoratore abbia un proprio staff, nei confronti del quale proponga assunzioni, promozioni, aumenti di stipendio e ferie, non esprime, di per sé, subordinazione, potendo essere anche attuazione di un rapporto di lavoro autonomo (Cass. n. 15001/2000).

Si ritiene, infine, che non sia un valido parametro per determinare la natura subordinata del rapporto la continuità per un certo periodo di tempo della prestazione lavorativa di progettista atteso che la continuità della prestazione coordinata e prevalentemente personale riconducibile alla natura del rapporto è svincolata dall’occasione in cui si manifesta la necessità dell’incarico professionale, assumendo rilevanza la causa dell’incarico stesso (Cass. N. 2120/2001).