Riqualificazione di lavoratori autonomi occasionali: maxisanzione per lavoro nero
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con Nota 9 ottobre 2014, n.16920 ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità della maxisanzione in caso di disconoscimento di rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. con partita IVA e/o ritenuta d'acconto.
Il Ministero ha sottolineato la rilevanza i fini della non applicabilità della maxisanzione, di una valida documentazione fiscale laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art 2222 c.c. sia riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento ispettivo. Per "valida documentazione fiscale" idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione si intende la documentazione fiscale obbligatoria (versamento dille ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.
Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.
Da ricordare...
Il lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., si caratterizza per l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva ed impone, pertanto, di considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (prevista laddove la soglia supera di 5000 euro di compenso complessivo annuo), altri elementi significativi al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA.