Sisma, pronto il tracciato per gli enti che erogano il finanziamento agevolato
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio stabilisce come i crediti riconosciuti alle banche che hanno erogato finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del maggio 2012 possono essere recuperati anche mediante la cessione del credito, prevista dall’articolo 1260 del Codice Civile, da indicarsi sempre nella dichiarazione dei redditi del cessionario.
Le modalità di fruizione del credito integrano quanto previsto nel provvedimento dell’11 gennaio scorso dove si evidenziava come il credito d’imposta potesse essere utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del prestito stesso. Si chiariva, inoltre, come alla banca spettasse l'onere del recupero del capitale, degli interessi e delle spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento, mediante l’istituto della compensazione ovvero mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del DPR n. 602/1973, norma che disciplina la cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo, che ha stabilito le regole per fruire del credito d’imposta da parte degli enti erogatori.
Il provvedimento approva, inoltre, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei soggetti beneficiari, dei dati relativi alle somme erogate e di quelli riguardanti il numero e l’importo delle singole rate.