Fisco

Cassazione: accertamento sui conti correnti bancari


Nel caso di specie, a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza a una s.n.c., l'Agenzia delle Entrate procedeva a rettificare gli imponibili dichiarati dai contribuenti per movimentazioni bancarie di cui non vi era riscontro nella contabilità della società.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22920 del 29 ottobre 2014 accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate sostenendo che l'articolo 32 del d.p.r. 600 del 1973 introduce "una presunzione legale, in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari si reputano imputabili a ricavi, non essendo invero arbitrario come si è osservato nel respingere le obiezioni di costituzionalità sollevate nei suoi riguardi "ipotizzare che i prelievi ingiustificati dei conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attività l'impresa e siano quindi considerati, detratti i relativi costi, in termini di reddito imponibile".

Ciò comporta un'inversione dell'onere della prova, con cui il contribuente deve evidenziare la non imponibilità dei singoli movimenti finanziari; in particolare  " il contribuente deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili".

In conclusione la Corte di Cassazione afferma che il contribuente deve fornire specifica prova della provenienza del denaro, non essendo sufficiente una generica dimostrazione.