Fondi rischi e TFR: nuovo principio contabile OIC 31
L'OIC ha elaborato un nuovo principio contabile l'OIC 31 dedicato ai fondi per rischi ed oneri e al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
Le indicazioni contenute nell’OIC 31 sostituiscono quelle contenute nel precedente principio contabile OIC 19 (versione del 2005), denominato “I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto. I debiti.”
Come per gli altri OIC le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
SCOPO: definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Rispetto al precedente OIC 19 (nella parte relativa ai Fondi e al TFR) sono state apportate modifiche per:
- chiarire che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.
- gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13
- gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico
- ampliare la disciplina dei requisiti per poter procedere all’iscrizione di un fondo con l’obiettivo di renderne più agevole comprensione
- eliminare l’indicazione che ammette l’attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo
- introdurre nuove disposizioni in merito alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti, alla rilevazione dei fondi recupero ambientale e all’utilizzo dei fondi e al trattamento dei fondi eccedenti
Si ricorda che...
Definizioni:
- Fondi per rischi e oneri: rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati
- Accantonamento a fondo: rappresenta la contropartita economica (onere o perdita) correlata alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell’esercizio, nei fondi per rischi e oneri
- Fondi per rischi: rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro
- Fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi
- Potenzialità: si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d’incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi