Lavoro

INPGI - Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2013


L'INPGI (Istituto Italiano di Previdenza dei Giornalisti Italiani) con Circolare n.6 del 27 ottobre 2014  ha fornito indicazioni in merito allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2013.

Con riguardo all’entità dello sgravio, l'Istituto ricorda che gli importi comunicati dall’INPS ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione.Nel caso in cui - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante. Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio. 

Istruzioni operative

Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro che – con riferimento ai dipendenti assicurati presso l’INPGI – abbiano, a suo tempo, presentato una apposita domanda all’INPS e siano stati ammessi allo sgravio per l’anno 2013 opereranno come segue:

  • determineranno l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall’INPS;
  • riporteranno il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” - “Altri Contributi” – “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito  “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.

Qualora la denuncia mensile non consentisse l’integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi. Le sopracitate  operazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il mese di dicembre  2014  (ultima denuncia contributiva utile, con scadenza 16/01/2015).

I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione e/o cessazione dell’attività dell’impresa o semplicemente per incapienza del debito contributivo, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno avanzare all’Istituto – sempre entro e non oltre il 16/01/2015 -  apposita istanza di rimborso.

All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Si ricorda, infine, che le aziende che non abbiano presentato all’INPS una apposita domanda  per i giornalisti iscritti all’INPGI, anche se autorizzate da tale ente ad operare lo sgravio per il resto del personale dipendente (assicurato in altri enti/gestioni previdenziali), non potranno usufruire del beneficio contributivo a valere sulla contribuzione dovuta all’INPGI.