Lavoro

Variato il tasso di interesse di dilazione e di differimento per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali


L'INPS con Circolare n.103 dell'8 settembre 2014 ha fornito indicazioni in merito alla variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per  omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 settembre 2014 ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema che con decorrenza 10 settembre 2014 è pari allo 0,05%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatoria, nonchè sull amisura delle sanzioni civili.

Interesse di Dilazione e di Differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 settembre 2014. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,05%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.

Sanzioni Civili

La decisione della Banca Centrale Europea comporta la variazione delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d’anno (tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti)

Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.