Lavoro

Fondazione Studi: voucher - comunicazione preventiva a lungo raggio


La Fondazione Studi Consulenti del lavoro con Nota del 30 settembre 2014 ha chiarito che la comunicazione preventiva per l’attivazione di lavoro accessorio non è per nulla assimilabile a quanto previsto per le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, laddove la comunicazione preventiva è prevista per ogni giorno di effettivo lavoro. Per il lavoro accessorio la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione e con un termine anche fino ai successivi 30 giorni.

La Fondazione interviene sul tema a seguito di approfondimenti apparsi su stampa specializzata che lasciavano intendere la necessità di una sorta di comunicazione preventiva ogni qual volta il lavoratore accessorio avrebbe dovuto svolgere prestazione lavorativa per la quale sarebbe stato retribuito con voucher.

Dalle disposizioni iniziali del Dlgs 276/2003, che ha istituito il Lavoro Accessorio, fino alle ultime evoluzioni normative e di prassi, la comunicazione preventiva ha sempre assunto il ruolo “informativo” per la pubblica amministrazione in modo da mettere in condizione il Personale Ispettivo una corretta verifica del contratto applicato. Resta , pertanto, confermato che non vi è alcun obbligo di comunicare , preventivamente, il giorno in cui il lavoratore svolgerà la propria prestazione, ma basterà indicare un periodo di tempo in cui il datore di lavoro potrà avvalersi del lavoratore prima, ovviamente, che la prestazione abbia inizio.

A confermare tale tesi anche la nota emessa dal Ministero del Lavoro, nr. 12695 del 12 luglio 2013, con la quale la Direzione ispettiva ha precisato che la cd.maxisanzione per lavoro nero va applicata solo quando il rapporto risulta effettivamente sconosciuto agli Istituti Previdenziali sottolineando, in via preliminare, che il personale ispettivo possa irrogare il provvedimento esclusivamente quando il datore di lavoro non abbia effettuato la comunicazione preventiva connessa all’attivazione delle prestazioni stesse.