Economia aziendale

Rimanenze: nuovo principio contabile OIC 13


Le variazioni apportate dall'Organismo italiano di contabilità (OIC) al principio contabile 13 recante disposizioni in materia di rimanenze, riguardano il riordino generale della tematica e il migliore coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Rispetto alla precedente versione del principio OIC 13 (anno 2005) si è provveduto a:

  • riformulare la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con l’obiettivo di renderla di più agevole comprensione e applicazione. In analogia a quanto previsto per il principio OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”, è riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è significativa; 
  • fornire una breve descrizione del metodo del prezzo al dettaglio 
  • chiarire il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all’acquisto di rimanenze. Viene precisato che, ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio ricevuti sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. In questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Vengono forniti inoltre indicazioni sulla classificazione dei relativi importi nelle voci di conto economico.

Sono stati migliorati alcuni temi rispetto alla versione messa in consultazione nell'anno 2012:

  • definizione dei semilavorati
  • costo specifico e criteri di determinazione del costo dei beni fungibili
  • ripartizione dei costi generali fissi e dei costi generali variabili
  • produzioni congiunte e sottoprodotti

FINALITÀ DEL PRINCIPIO 

Il principio contabile OIC 13 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tale principio è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.

Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di rimanenza di magazzino, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.

Si ricorda che...

Rimanenze di magazzino: sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società.

Le principali tipologie di rimanenze di magazzino disciplinate sono:

  • le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto) 
  • le materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione)
  • i prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento)
  • i semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo)
  • le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni) 
  • i prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione)

Costo storico: è costituito dal complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione.

Valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, ai fini della valutazione delle
rimanenze di magazzino,è inteso come: 

  • il costo di sostituzione per le materie prime e sussidiarie, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti
  • il valore netto di realizzazione per le merci, i prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione