Bonifici e addebiti diretti nazionali verso armonizzazione Single Euro Payments Area
L’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) è il progetto di integrazione dei servizi di pagamento in euro forniti con strumenti alternativi al contante e rappresenta un obiettivo essenziale nel processo di integrazione del mercato unico europeo. Con la sua realizzazione il legislatore europeo mira a promuovere l’offerta di servizi di pagamento efficienti, sicuri e a prezzi concorrenziali con vantaggi per tutti gli attori coinvolti nella catena del pagamento: i fruitori (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni) e i fornitori (banche, poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica).
Il 31 marzo 2012 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 260/2012 che fissa i requisiti tecnici e commerciali per l’esecuzione dei bonifici e degli addebiti diretti conformi alla SEPA e stabilisce termini puntuali per l’adozione degli standard paneuropei nei pagamenti nazionali e transfrontalieri. In particolare, dal 1° febbraio 2014 tutti i bonifici e tutti gli addebiti diretti dovranno essere effettuati dalle banche e dagli altri prestatori di servizi di pagamento secondo gli standard previsti nel Regolamento stesso anziché con le procedure e gli standard nazionali.
Il Provvedimento della Banca d’Italia fornisce le indicazioni necessarie per una corretta e tempestiva applicazione del Regolamento; esso tiene conto delle suddette previsioni nonché dell’esigenza di facilitare la fluida migrazione agli standard conformi alla SEPA fornendo indicazioni applicative.
L’articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel Provvedimento, ulteriori rispetto a quelle già contenute nel Regolamento 260/2012. Interessante (sempre bene avere definizioni ufficiali e rigorose di termini usati anche comunemente) riportarne il testo:
- bollettino bancario: bollettino precompilato inviato dal beneficiario al pagatore utilizzato da quest’ultimo per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto di pagamento ai fini dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
- bollettino di conto corrente postale: bollettino precompilato dal beneficiario -o da compilare a cura del pagatore -con cui il pagatore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal beneficiario presso Poste Italiane S.p.A.;
- bonifico per cassa: operazione di bonifico in cui i fondi vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale;
- circuito postale: insieme di regole, procedure e infrastrutture che consentono l’effettuazione di operazioni di pagamento tra un pagatore e unbeneficiario nell’ambito esclusivo della rete di Poste Italiane S.p.A.;
- gestore di sistema di pagamento al dettaglio: società o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;
- MAV: ordine di incasso di crediti basato su avviso inviato al pagatore che può effettuare il pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’operazione di pagamento è gestita da un’apposita procedura interbancaria;
- procedura interbancaria BON: procedura interbancaria per lo scambio attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei datidi informazioni contabili relative a bonifici nazionali;
- procedura interbancaria RID: procedura interbancaria per la trasmissione attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei dati delle informazioni relative ad addebiti diretti preautorizzati nazionali, ivi incluse quelle relative all’allineamento elettronico degli archivi in essere presso il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario;
- RAV (Riscossione Mediante Avviso): ordine di incasso basato su avviso inviato al pagatore per la riscossione di somme iscritte a ruolo da parte di agenti della riscossione; il pagamento può essere effettuato presso un prestatore di servizi di pagamento e gestito da un’apposita procedura interbancaria;
- Ri.Ba. (Ricevuta bancaria): ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest’ultima trasmesso, attraverso una apposita procedura interbancaria via Sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;
- RID finanziari: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all’esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento la cui quota cumulativa di mercato in Italia, unitamente a quella dei RID a importo fisso, è inferiore al 10 % del totale delle operazionidi addebito diretto;
- RID a importo fisso: operazioni di addebito diretto a importo prefissato all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’addebitoin conto la cui quota cumulativa di mercato in Italia, unitamente a quella dei RID finanziari, è inferioreal 10 % del totale delle operazioni di addebito diretto;
- servizi opzionali aggiuntivi: servizi ad adesione facoltativa complementari rispetto a quelli di bonifico e addebito diretto.
L’articolo 2 disciplina l’ambito applicativo del Provvedimento mediante rinvio alle corrispondenti disposizioni del Regolamento. Al fine di accrescere la chiarezza delle indicazioni fornite al mercato, in un apposito allegato viene fornita un’indicazione esemplificativa delle procedure di pagamento nazionali che saranno sostituite dalle procedure di pagamento paneuropee. In particolare, sono soggetti alla migrazione i servizi di bonifico gestiti attraverso la procedura interbancaria BON, gli addebiti diretti effettuati attraverso la procedura interbancaria RID e quelli gestiti nell’ambito del circuito postale; sono altresì inclusi nell’ambito applicativo i bonifici per cassa (in cui i fondi sono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento). Sempre a titolo esemplificativo, vengono indicati nell’allegato alcuni servizi fuori dall’ambito di applicazione del Regolamento: Ri.Ba., MAV, RAV, bollettini bancari e postali.
Detti servizi sono infatti distinti da quelli di bonifico e addebito diretto disciplinati dal Regolamento per le loro caratteristiche tecniche: possibile natura cartacea, presenza di un profilo di servizi aggiuntivi (es. “preavvisatura”) non scindibili dalle funzionalità di pagamento, componenti di finanziamento.