Fisco

Cassazione: l'accertamento bancario è utilizzabile dall'Ufficio anche in assenza di contraddittorio con il contribuente


Nel caso in esame, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, al titolare di una ditta individuale venivano notificati tre avvisi di accertamento ai fini IRPEF. IRAP e IVA per tre periodi di imposta, attraverso i quali l''Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori ricavi e IVA indebitamente detratta su alcune fatture relative a operazioni ritenute dall'Ufficio inesistenti.

Il contribuente ricorre per Cassazione contro la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria aveva spiccato l'avviso di accertamento sulla base di dati bancari per i quali l'Ufficio non aveva chiesto preventivamente un contraddittorio e che non era stata esibita l'autorizzazione alle indagini bancarie.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20420 del 26 settembre 2014 ha respinto il ricorso affermando che la mancata esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie "non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio o dalla Guardia di Finanza" e che pertanto risulta irrilevante che tale autorizzazione sia stata prodotta soltanto nel ricorso in appello.

Per quanto concerne poi la preventiva instaurazione del contraddittorio, i giudici di legittimità affermano che l'accertamento bancario è utilizzabile dall'Ufficio anche in assenza di contraddittorio con il contribuente; infatti, sia  in tema di'accertamento delle imposte sui redditi che dell'IVA " i dati raccolti dall’amministrazione delle finanze in sede di accesso, ai conti correnti bancari di un contribuente, consentono, in virtù della presunzione contenuta nella detta normativa, di imputare gli elementi, da essi risultanti, direttamente a ricavi dell’attività svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscano proventi delle dette attività. Né la legittimità dell’utilizzazione dei movimenti dei conti correnti bancari è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio."

Il contraddittorio è oggetto di una mera facoltà dell'Amministrazione tributaria e non di un obbligo.