Fisco

IRAP: se non dovuta il professionista non paga e impugna la cartella


La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4003 del 19 febbraio sancisce che il piccolo professionista può impugnare la cartella di pagamento dell'IRAP anche se tale cartella è stata spiccata dall'Amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione dei redditi da lui stesso presentata. Non è pertanto necessario che il contribuente versi l'imposta e poi presenti domanda di rimborso.

Tutto ciò, ovviamente, solo nel caso in cui tale cartella sia il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente.

La Corte di Cassazione accoglie pertanto il ricorso presentato dal professionista nei confronti della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rinviando a quest'ultima il riesame della controversia.

Si ricorda che con sentenza del 05 maggio 2011 n. 9872 la Sesta sesione tributaria si era già espressa affermando che "il contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l'azione di rimborso dopo il pagamento della cartella." Ed inoltre il rimborso previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 resta precluso in difetto di impugnazione della cartella.