INPS: nuovo modello di dichiarazione da utilizzare per la fruizione degli aiuti “de minimis”
L'INPS con circolare n.102 del 3 settembre 2014 ha fornito indicazioni in merito al nuovo modello di dichiarazione da utilizzare per la fruizione degli aiuti “de minimis” erogati dall’Istituto.
La disciplina comunitaria
Gli aiuti di stato che non superano determinati limiti di importo e di durata sono soggetti ad una disciplina comunitaria particolare. Sulla materia sono recentemente intervenuti due nuovi regolamenti, in sostituzione della precedente normativa:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di importanza minore (regime generale), in sostituzione del Regolamento (UE) n.1998/2006;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti d’importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1535/2007.
Tra gli elementi di novità introdotti dai due regolamenti, si segnala:
- l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti minori “de minimis”;
- l’introduzione del criterio di impresa unica, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese tra le quali sussista una relazione nei termini indicati dall’articolo 2, paragrafo 2, dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
Poiché entrambi i regolamenti sono entrati in vigore in data 1° gennaio 2014, è stata sostituita la modulistica relativa alle dichiarazioni “de minimis” da utilizzare per la fruizione delle agevolazioni contributive erogate dall’Istituto in conformità al predetto regime comunitario.
Definizione di impresa unica - Ai fini dell’applicazione dei due regolamenti citati, s’intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Resta invariato il limite di 200.000 euro che un’impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari, e quello di 100.000 euro per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, ai sensi del Regolamento n. 1407/2013. Per quanto concerne gli aiuti concessi a favore di imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il Regolamento n. 1408/2013 prevede, invece, l’elevazione del massimale di aiuto concedibile nella misura di 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al precedente limite di 7.500 euro.
Aiuti “de minimis” per i quali trovano applicazione i nuovi Regolamenti
Si riportano di seguito le agevolazioni erogate dall’INPS per le quali si applicano i nuovi Regolamenti circa il regime “de minimis”.
- sgravio contributivo: è necessario avvalersi del nuovo modello di dichiarazione.
- incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASPI: è necessario avvalersi del nuovo modello di dichiarazione
- incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”: in attesa che i sistemi informativi centrali aggiornino il modulo telematico “GIOV-GE”, i datori di lavoro interessati invieranno la richiesta di ammissione al beneficio tramite il modulo telematico attualmente disponibile nel Cassetto previdenziale e contestualmente inoltreranno la dichiarazione “de minimis” secondo il fac- simile allegato alla presente circolare avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale.
Da ricordare...
Continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti agli incentivi per i quali - alla data del 30 giugno 2014 - sia stato adottato – dalla sede INPS competente o dai sistemi informativi centrali - il relativo provvedimento di concessione.
Devono invece essere applicati i nuovi regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi – comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014 - non siano state ancora definite; per tali ipotesi la sede INPS competente invita l’impresa interessata a rilasciare, entro il termine di 15 giorni, la dichiarazione in base al nuovo modello in sostituzione della dichiarazione, eventualmente già rilasciata dall’impresa, in cui si faccia riferimento ai previgenti regolamenti “de minimis”. In caso di mancato rilascio della dichiarazione, la Sede deve rigettare l’istanza.