Dl 91/2014 e misure per il rilancio del settore agricolo
Il Dl 91/2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto alcune disposizioni per il rilancio del settore agricolo.
Incentivo alle assunzioni di giovani lavoratori
L'art.5 del decreto introduce la possibilità per i datori di lavoro che operano nel settore agricolo di beneficiare di un incentivo, riconosciuto dall'Inps, per le assunzioni di giovani lavoratori aventi le seguenti caratteristiche:
- età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
- soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- soggetti privi di diploma di istruzione secondaria di secondo livello.
L'assunzione deve assumere una delle seguenti forme:
- contratto a tempo indeterminato
- contratto a tempo determinato in forma scritta di durata almeno triennale, con garanzia di un periodo di occupazione minima di 102 giornate annuali.
Le assunzioni in questione devono essere effettuate nel periodo di tempo compreso tra il 1°luglio 2014 ed il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione ed il numero delle giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.
L'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, corrisposto mediante compensazione dei contributi dovuti dal datore di lavoro stesso per un periodo di 18 mesi. La decorrenza e la ripartizione dell'incentivo varia in base alla forma di contratto scelta. In ogno caso, il valore annuale dell'incentivo non può superare i 3.000 euro (tempo determinato) ovvero i 5.000 (tempo indeterminato) per ciascun lavoratore assunto.
Entro il 20 ottobre 2014 l'Inps darà comunicazione delle modalità e dei termini per la richiesta telematica dell'incentivo in oggetto.
Disposizioni per i contratti di rete
L'art.6-bis del decreto prevede un finanziamento agevolato in investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica per le imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipino ad un contratto di rete. Si ricorda che, ai sensi dell'art.3, comma 4-ter del Dl 5/2009, il contratto di rete nasce dalla collaborazione tra più imprenditori, finalizzata ad accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
Le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete, inoltre, acquisiscono priorità di accesso ai programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014/2020.