Diritto

Richieste di informazioni su operazioni con l'estero: l'Agenzia definisce modalità e termini


In data 8 agosto 2014 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n°2014/105953, redatto congiuntamente dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, al fine di definire modalità e termini per le richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, i rapporti ad esse collegate ed i relativi titolari effettivi.

Il monitoraggio fiscale sulle operazioni con l'estero è stato disciplinato dal Dl 167/1990, successivamente modificato dalla legge 97/2013. In particolare l'art.2 ha previsto la possibilità per l'UCIFI (Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali) ed i reparti speciali della Guardia di Finanza di richiedere:

  • agli intermediari finanziari elencati all'art.11 commi 1 e 2 del D.Lgs 231/2007evidenza delle operazioni intercorse con l'estero, per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione;
  • a intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili (soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del D.Lgs 231/2007), l'identità dei titolari effettivi, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero.

Le operazioni oggetto di richiesta devono avere importo almeno pari a 15.000 € (operazione unica o frazionata).

Modalità

In merito alle modalità, il provvedimento precisa che le richieste agli intermediari finanziari vanno effettuate tramite la procedura già utilizzata per le indagini finanziarie (schema XML). Le relative risposte sono fornite sulla base del medesimo schema e firmate digitalmente dal responsabile della struttura. 

Le richieste agli altri soggetti vanno effettuate mediante PEC (posta elettronica certificata), così come le relative risposte che devono essere costituite da documenti statici non modificabili (.pdf, .jpg, .gif, .tiff).

Entro il 31 ottobre 2014 i soggetti destinatari degli adempimenti in oggetto sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate il proprio indirizzo Pec. Entro tale data richieste e risposte per i soggetti diversi dagli intermediari finanziari sono effettuate esclusivamente in formato cartaceo.

La validità della risposta è attestata con apposita comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione finanziaria. Le risposte non accettate devono essere riprodotte in forma valida entro 5 giorni dal ricevimento della PEC.

Termini

Dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni decorre il termine stabilito dall'organo procedente in base ai dati da trasmettere ed i relativi tempi di elaborazione; termine in ogni caso non inferiore ai trenta giorni (quindici giorni per le richieste dei dati relativi ai titolari effettivi delle operazioni) e prorogabile per ulteriori venti giorni, per giustificati motivi.