Lavoro

Criteri di calcolo del part time: la Fondazione Studi risolve le criticità


La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con Parere n. 2/2014 torna ad affrontare alcune novità introdotte dalla legge 78/2014 con particolare riferimento ai criteri di calcolo del limite di contingentamento dei lavoratori a termine.

La questione sottoposta a parere riguarda in modo specifico le modalità di computo dei lavoratori part-time sia nella base di calcolo del 20% sia nel numero dei lavoratori che possono essere assunti. La Fondazione giunge alla conclusione che i lavoratori a tempo parziale devono essere computati sempre in proporzione all'orario svolto. Pertanto per le aziende fino a 5 dipendenti in cui è possibile assumere un lavoratore a termine, secondo la Fondazione la norma consentirebbe anche l'avvio di due part-time al 50%.

Il quesito

L'interpellante descrive una situazione in cui il gestore di una piccola azienda metalmeccanica con 5 dipendenti a tempo indeterminato chiede di assumere due dipendenti a tempo determinato in amministrazione da impiegare con le seguenti modalità:

  • il primo al mattino per 4 ore (50%);
  • il secondo per  altre 4 ore (50%) nel pomeriggio.

Non essendoci limiti quantitativi è necessario applicare il limite della legge 78/2014 che stabilisce un solo lavoratore. Si chiede se due part-time al 50% possano essere considerati come un'unica unità lavorativa.

Il parere

Ai sensi del DL 34/2014 cosi come modificato dalla Legge di conversione 78/2014 il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione.

Secondo il Ministero, nella base di calcolo del 20%, i lavoratori a tempo parziale devono essere computati in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno, nel rispetto della disciplina speciale del contratto a tempo parziale contenuta nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 61/2000.

Il Ministero evidenzia, inoltre, che qualora la percentuale del 20% dia luogo ad un numero decimale il datore di lavoro potrà effettuale un autonomo arrotondamento all’unità superiore qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Ne consegue, ad una lettura inversa, che qualora il frequente decimale di calcolo sia inferiore a 0,5 il datore di lavoro dovrebbe effettuare un arrotondamento all’unità inferiore.
Con questa posizione interpretativa, dunque, ai soli fini del computo dei lavorati per il raggiungimento del 20%, sembra di capire che per il Ministero l’assunzione di un lavoratore part-time a tempo determinato vale una unità e non in proporzione all’orario effettivamente svolto.

Il Ministero riteiene, in conclusione, che i lavoratori part-time debbano essere computati pro-quota sia nella base di calcolo del limite, sia con riferimento al numero dei lavoratori che compongono il 20%.

Pertanto, anche per le aziende fino a 5 dipendenti, il riferimento legislativo ad un "contratto" deve essere interpretato, e dunque computato, in proporzione all'orario svolto se l'assunzione dovesse riguardare lavoratori a tempo parziale. Spetta poi all’organo ispettivo verificare se dietro questa ultima configurazione si possa nascondere un comportamento illecito del datore di lavoro.