Schemi del bilancio di esercizio: il nuovo OIC 12
In data 5 agosto 2014 è stato pubblicata la nuova edizione del principio contabile OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio, le cui disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.
Il principio in oggetto ha la finalità di definire contenuto e struttura, nonchè i criteri per la presentazione di:
- stato patrimoniale
- conto economico
- nota integrativa
e si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio, in base alle disposizioni del codice civile, ossia:
- società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative;
- società in nome collettivo, società in accomandita semplice (quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano s.p.a., s.r.l. o s.a.p.a.);
- consorzi con attività esterna e società consortili.
Le novità dell'OIC 12
Nella nuova edizione, innanzitutto, è stata stralciata la parte relativa al rendiconto finanziario, in quanto la tematica è stata trattata in un principio contabile dedicato (vedi news "Il rendiconto finanziario: il nuovo OIC 10").
In secondo luogo, si sottolinea che l'Interpretativo n°1 "Classificazione di costi e ricavi nel conto economico" dell'OIC 12, finalizzato a determinare la base imponibile IRAP, è divenuto parte integrante del principio, prevedendo la disciplina in materia (art. 5, comma 5 del DLgs 446/1997) un richiamo generico ai principi contabili.
Il principio contiene maggiori precisazioni in merito alla suddivisione, il raggruppamento e la comparazione delle voci in stato patrimoniale e conto economico. In particolare, viene sottolineato che, nel caso in cui un elemento dell'attivo o del passivo ricada in più voci dello schema e non sia prevista una specifica classificazione, l'iscrizione va effettuata nella voce che maggiormente risponde alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio d'esercizio.
Il nuovo principio chiarisce la definizione di attività straordinaria, i cui proventi ed oneri derivano da:
- eventi accidentali ed infrequenti;
- operazioni infrequenti estranee all'attività ordinaria della società.
Infine, il documento è corredato dalle seguenti nuove appendici:
- C: strumenti finanziari partecipativi;
- D: operazioni di locazione finanziaria e compravendita;
- E: operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione;
- F: attività di direzione e coordinamento di società;
- G: operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio.
Sono state eliminate dalla nuova versione del principio le appendici relative all'informativa per area geografica, all'analisi dei movimenti nelle voci di patrimonio netto e quella sulle parti correlate.