Lavoro

INPS: ottimizzazione degli aspetti gestionali connessi alla riscossione delle quote di TFR


L'INPS con Messaggio n.6509 dell'8 agosto 2014 ha fornito chiarimenti in merito all'ottimizzazione degli aspetti gestionali connessi alla riscossione delle quote di Tfr.

L'Istituto ricorda che il c. 2 dell’art. 2 del Decreto 30 gennaio 2007 prevede che le prestazioni a carico del Fondo debbano essere liquidate integralmente dal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo stesso, “a valere prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”.

Le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione.

Frequentemente le aziende erogano direttamente ai lavoratori anticipazioni o liquidazioni di competenza del Fondo di Tesoreria e le pongono a conguaglio, per un ammontare superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva. Al riguardo, si ribadisce che, in presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, l’ipotesi di denuncia a credito azienda è limitata ai soli casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di lavoro in nome e per conto dell’Istituto (es. indennità economiche di malattia/maternità, CIG, CIGS, ecc.) e/o di misure compensative.

Resta assolutamente inibita la trasmissione di flussi UniEmens contenenti recuperi (sia a titolo di liquidazioni che di anticipazioni) di trattamenti di fine rapporto per importi maggiori rispetto alla capienza mensile. Inoltre, si fa presente che, nelle ipotesi di liquidazioni ai lavoratori di trattamenti di fine rapporto, comprensivi della quota di competenza del Fondo di Tesoreria, coincidenti con la cessazione dell’attività e della posizione contributiva, non potranno trovare accoglimento eventuali istanze di rimborso/compensazione proposte.

Ottimizzazione degli aspetti gestionali connessi alla riscossione mensile delle quote di Tfr. Nuovo significato del ca “1R”-  Al fine di ottimizzare la gestione della riscossione delle quote di TFR che le aziende sono tenute a versare al Fondo istituito  il codice di autorizzazione “1R” assume il nuovo e più ampio significato di “azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria